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Contratto SSN
Il contratto con il SSN
Ai sensi degli artt. 8 bis, 8 quater e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., le aziende sanitarie locali individuano, attraverso i criteri determinati dagli strumenti regionali della programmazione sanitaria, le istituzioni sanitarie private che esercitano ruoli di integrazione delle strutture pubbliche al fine di concorrere all'erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale.
Il Piano Sanitario Regionale ribadisce la titolarità delle aziende unità sanitarie locali nella individuazione dei bisogni dei cittadini/e e della programmazione complessiva dell'offerta di prestazioni di propria competenza, nell'ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale e prevede che l'Azienda USL locale stabilisca la quota e la tipologia di prestazioni, previa concertazione con i soggetti privati, il numero, il prezzo, le modalità di erogazione di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
Nel rispetto di tale legislazione vigente, la Casa di Cura ha instaurato rapporti contrattuali con il SSN attraverso la locale Azienda USL, che prevede limitazioni delle prestazioni sanitarie su vincoli economici annuali per l'area di residenza dei pazienti stessi; pertanto le prestazioni sanitarie a carico del SSN sono vincolate da tali rapporti economici.
Superati i vincoli economici, nei limiti sopra descritti, le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini residenti in qualunque Regione Italiana non potranno essere poste a carico del SSN, pertanto la Casa di Cura addebiterà direttamente al paziente gli importi secondo il tariffario Interno in vigore.
La Casa di Cura è equiparata con i limiti economici sopra esposti ad un presidio pubblico, pertanto possono essere effettuati ricoveri per interventi chirurgici, ortopedici, ginecologici ed oculistici.
Possono ricoverarsi tutti i cittadini Italiani e Stranieri cui è riconosciuta l'assistenza sanitaria nel territorio italiano per tutti gli interventi previsti nella rispettiva branca specialistica con le successive precisazioni:
Area di residenza: La Spezia
L'erogazione delle prestazioni sanitarie della Casa di Cura sono state integrate con quelle dell'azienda U.S.L. 5 Spezzino secondo il principio di soddisfazione dei bisogni dei malati e della erogazione di prestazioni di qualità; pertanto la Direzione Sanitaria della ASL di La Spezia pur consentendo di erogare tutte le prestazioni chirurgiche delle branche specialistiche autorizzate ha individuato linee produttive di attività prioritarie tali da contribuire agli obiettivi strategici Aziendali 2020:
Regime di ricovero:
- Chirurgia (Colecisti - emorroidi)
- Ortopedia (Interventi sul ginocchio e protesi anca e ginocchio)
Area di residenza : Altre Aziende ASL della Liguria
Fino alla definizione del contratto con A.Li.Sa. non possono essere erogate prestazioni sanitarie di ricovero a pazienti residenti nelle altre ASL liguri.
Pazienti residenti in altre regioni
Hanno solo un vincolo economico .
Ai fini dell'applicazione delle limitazioni contrattuali è riconosciuto solo la residenza del paziente e non il domicilio.
Allegati
30_1_28_DELIBERA COMISSARIO USL 5 n
Allegati
36_1_28_REPORT PRODUZIONE 3 QUADR 2020